Il disegno di legge sul florovivaismo è stato votato all’unanimità alla Camera. Una legge quadro ambiziosa che darà molti strumenti di sviluppo al florovivaismo italiano. A partire dai centri giardinaggio.
Con una velocità che ci ha sorpreso, il 4 novembre la Camera dei Deputati ha approvato in prima lettura il disegno di legge Ac 1824 che contiene una serie di “Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico”. Noto anche come “proposta di legge Liuni”, dal nome del primo firmatario Marzio Liuni della Lega, imprenditore agricolo e proprietario di un vivaio, ha iniziato il suo iter il 3 maggio 2019, è stato esaminato dalla Commissione Agricoltura dal 26 giugno 2019 al 23 settembre 2020, per infine approdare alla Camera il 28 settembre. Dopo l’approvazione del 4 novembre, il disegno di legge sarà sottoposto al voto del Senato in seconda lettura (con il nr S 2009), probabilmente dopo la definizione della Legge di Bilancio 2021.
Si tratta di una legge quadro dedicata al mercato e alle filiere del verde vivo che il settore stava aspettando da molto tempo e che contiene molte novità interessanti, a partire dal riconoscimento dei centri giardinaggio a livello nazionale (art. 13) che finalmente farà chiarezza sulle normative da applicare a questa nuova professionalità nata in seno all’imprenditoria agricola florovivaistica.
Ma non c’è solo l’art. 13: il disegno di legge definisce le tante professionalità coinvolte, istituisce fondi per la ricerca e la promozione e getta le basi per migliorare la competitività delle imprese italiane, in patria ma soprattutto all’estero. Se oggi il verde made in Italy è apprezzato in tutta Europa è solo grazie all’impegno dei singoli imprenditori: è giunto il momento che questo sforzo venga riconosciuto, dotando il settore, come succede per tanti altri, di strumenti utili per sostenere l’innovazione e l’export.
Legge sul florovivaismo: una normativa bipartisan, quasi
Sarà stato “l’effetto Covid”, che ha por-tato agli onori della cronaca i produttori di piante e fiori durante il lockdown, ma è un dato di fatto che il Ddl 1824 ha trovato l’approvazione di tutta l’aula con 363 voti favorevoli su 363 votanti. La proposta di legge è stata avanzata dalla Lega, le relatrici alla Camera sono state Maria Chiara Gadda (Italia dei Valori) e Martina Loss (Lega) e ha trovato un manifesto appoggio anche di Pd, M5s e Forza Italia.
L’unica delegazione che, pur essendo presente, ha deciso di astenersi per manifestare la sua contrarietà al provvedimento, è quella di Fratelli d’Italia ed è interessante precisare che nel discorso per motivare l’astensione l’onorevole Maria Cristina Caretta dice, fra le altre cose (riportiamo lo stenografico della seduta, disponibile nel sito della Camera a questo link): “Non posso, tuttavia, non soffermarmi su alcune delle nostre proposte emendative, che non sono state recepite, anzi, una in particolare in merito ai centri per il giardinaggio, come rappresentato anche dalle categorie, in una fase successiva al ciclo di audizioni: è stato indicato come l’assimilazione alle aziende agricole di figure impiegate nella filiera, avulse dal comparto agricolo vero e proprio, potrebbe comportare confusione in merito all’individuazione delle discipline normative di riferimento senza precise demarcazioni degli ambiti di attività, che potrebbero porre alla stessa stregua le imprese agricole e quelle di mera commercializzazione di prodotti non agricoli. Per questo motivo, avevamo richiesto la soppressione dell’articolo 12 nella ottimistica prospettiva di poter risolvere in modo più strutturale questa criticità in seconda lettura. Purtroppo, questa proposta non è stata accolta”.
A spiegare che i centri giardinaggi non sono una “criticità” ma una opportunità per il mercato florovivaistico ci ha pensato Lorenzo Viviani della Lega: “Si istituisce e si vanno a determinare questi centri, che noi consideriamo fondamentali nelle nostre città, i centri di giardinaggio, che sono spuntati come funghi, ma hanno un problema a livello di legge, hanno un problema a livello di sovrapposizioni di norme. Ecco, noi qui facciamo chiarezza; pensiamo addirittura che possano essere delle aule dove i nostri concittadini possono essere invogliati alla cultura del verde, dove si possa educare gli operatori del settore verso una specializzazione”. In clima bipartisan anche Susanna Cenni del Pd ha puntualizzato che “Il testo a cui siamo giunti definisce una cornice d’insieme, credo abbastanza chiara, e credo che gli strumenti che inseriamo siano utili al settore. Anche qui voglio precisare che con gli articoli 12 e 13 riferiti ai centri di giardinaggio non si bypassa l’articolo 2135, che definisce con chiarezza cos’è un’impresa agricola”.
Gli astenuti comunque erano soltanto 21 e ci auguriamo non siano un ostacolo per il cammino di una proposta di legge ampiamente condivisa, oltreché necessaria per un settore direttamente colpito dall’emergenza sanitaria.
Il disegno di legge sul florovivaismo in pillole
Il Ddl S 2009 arrivato in Senato ha una serie di obiettivi: “coltivazione, promozione, valorizzazione, comunicazione, commercializzazione, qualità e utilizzo dei prodotti florovivaistici” e li elenca subito nell’art. 1“Definizione delle attività del settore florovivaistico e della filiera florovivaistica”.
Nello stesso articolo, forse per fare chiarezza, divide il settore in 5 “macro-comparti produttivi” ed elenca le imprese che fanno parte della filiera. I 5 macro-settori sono:
- floricoltura: produzione di fiori freschi recisi o fiori secchi, foglie e fronde recise, piante in vaso da interno, da fiore e da foglia;
- produzione degli organi di propagazione gamica: semi, bulbi, tuberi, rizomi, talee, marze e altro materiale di propagazione vegetativa da vivo e da vitro;
- vivaismo ornamentale: produzione di piante intere da esterno in vaso o in piena terra;
- vivaismo frutticolo, anche ornamentale: produzione di piante, parti di piante, semi e altro materiale di moltiplicazione, in vaso o in piena terra, di piante frutticole;
- vivaismo forestale: produzione di piante e semi forestali e da bosco.
Interessante anche l’elencazione, proposta nel comma 4, della filiera floricola a supporto della produzione:
- materiale di produzione: industrie di vasi, terricci, fitosanitari, fertilizzanti, impianti, ecc.
- grossisti e altri intermediari: materiali per il confezionamento, carta, tessuti, materiali inerti e simili, e la distribuzione al dettaglio;
- dettaglianti: “mercati pubblici e privati; progettisti del verde; giardinieri, arboricoltori e manutentori del verde; fioristi e fiorai; punti di vendita e spacci aziendali; centri per il giardinaggio; la grande distribuzione organizzata e la distribuzione organizzata, compresi i centri del fai da te e di bricolage; gli ambulanti e i chioschi; i rivenditori e gli impiantisti”;
- servizi: logistica, trasporti, società ed enti coinvolti nella creazione di nuove varietà vegetali, ecc.
Nascono i centri giardinaggio in Italia
Nell’ambito della individuazione delle figure professionali della filiera, i centri giardinaggio hanno addirittura un articolo dedicato (13) che definisce, per la prima volta a livello nazionale, i garden center. Imprese agricole, con i requisiti all’articolo 2135 del Codice Civile, “che operano nel settore specializzato del giardinaggio e del florovivaismo e forniscono beni e servizi connessi all’attività agricola”. L’art. 13 precisa che sono luoghi aperti al pubblico, dotati di punti di vendita e che svolgono attività di produzione e di vendita organizzata al dettaglio, “forniti di serre e di vivai, predisposti per la produzione e per la vendita di un’elevata varietà di piante e di fiori, alle quali è affiancata un’offerta di prodotti connessi, complementari e strumentali al settore, per i quali si applicano le regole fiscali (…) sulla base della disciplina fiscale vigente”.
Per armonizzare a livello nazionale le normative regionali vigenti, il Ministro delle politiche agricole realizzerà un decreto entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge, in concerto con Mef e Conferenza Stato-Regioni, con un “regolamento” dedicato ai centri giardinaggio.
Piano Nazionale Florovivaistico: investimenti in ricerca e promozione
L’art. 9 affida al Mipaaf l’adozione di un Piano nazionale del settore florovivaistico: uno strumento programmatico strategico del settore, destinato a fornire alle Regioni gli indirizzi sulle misure e sugli obiettivi di interesse del settore, a cui le medesime possono fare riferimento nello sviluppo delle politiche regionali. Evidenziando gli strumenti rilevanti per il “potenziamento economico e produttivo del settore florovivaistico, con particolare attenzione all’aggiornamento normativo, alla formazione professionale, alla valorizzazione e alla qualificazione delle produzioni, alla ricerca e alla sperimentazione, all’innovazione tecnologica, alla gestione ottimizzata dei fattori produttivi, specialmente quelli legati alla tecnica agronomica, alla promozione di coltivazioni e di installazioni a basso impatto ambientale e a elevata sostenibilità, alle certificazioni di processo e di prodotto, alla comunicazione, alla promozione, all’internazionalizzazione, alla logistica e alla promozione di azioni di informazione a livello europeo”.
Il Piano potrà anche individuare le strategie di realizzazione del verde urbano, fissando criteri e linee guida, con l’obiettivo di “ridurre le superfici asfaltate, sostituendole con spazi verdi” (comma 4).
Dulcis in fundo: per il finanziamento della ricerca nel campo delle nuove varietà ornamentali e di progetti di R&S è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.
Gli investimenti non sono finiti qui: l’art. 11 (Piano di comunicazione e promozione) istituisce un fondo di “1 milione di euro annui a decorrere dall’anno 2021” per sviluppare un Piano di comunicazione e promozione con interventi e le azioni per la valorizzazione del settore. Il Piano sarà predisposto dal Mipaaf, sulla base degli obiettivi elaborati dal Tavolo tecnico florovivaistico e del parere dell’Ufficio per la filiera del florovivaismo.
Il Tavolo tecnico del florovivaismo
Il disegno di legge sul florovivaismo S 2009 istituisce una nuova figura che sarà centrale in questo processo di sviluppo: si tratta del Tavolo tecnico florovivaistico (art. 6). Avrà il compito di:
- coordinare le attività di filiera e le politiche nazionali e locali per il settore, anche attraverso l’adozione di specifici atti di indirizzo;
- promozione e internazionalizzazione del settore e della filiera, “anche nell’ambito del Piano per la promozione straordinaria del made in Italy e l’attrazione degli investimenti in Italia e degli strumenti del Patto per l’export”;
- monitoraggio dei dati economici e statistici attraverso la creazione di un nuovo “Osservatorio per i dati statistici ed economici relativi alla produzione e alla movimentazione in importazione ed esportazione”;
- monitoraggio dell’evoluzione del vivaismo ornamentale, ortofrutticolo e del verde urbano e forestale attraverso il nuovo “Osservatorio del vivaismo ornamentale, frutticolo e del verde urbano e forestale”;
- studio delle varietà storiche coltivate nei distretti territoriali e definizione di azioni di conservazione e valorizzazione delle varietà vegetali tipiche locali;
- attività consultiva e di indirizzo su temi specifici, anche legati a emergenze fitosanitarie;
- promozione di progetti innovativi e nel campo della ricerca, anche in collaborazione con il mondo universitario e gli enti di ricerca;
- elaborazione di progetti specifici da attivare con la creazione di fondi dedicati al settore;
- elaborazione di indicazioni guida omogenee, da specificare in ambito locale, relative alla gestione del verde pubblico.
Il Tavolo tecnico florovivaistico sarà composto da:
- 4 rappresentanti del Ministero delle politiche agricole, uno dei quali con funzioni di presidente;
- 2 rappresentanti del Ministero della salute;
- 1 rappresentante del Ministero dello sviluppo economico;
- 1 rappresentante del Ministero dell’ambiente;
- 2 rappresentanti del Ministero dell’economia;
- 2 rappresentanti delle regioni e delle province autonome;
- 5 rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole;
- 12 rappresentanti delle associazioni del settore florovivaistico;
- 2 rappresentanti della cooperazione;
- 6 rappresentanti dei mercati generali all’ingrosso, delle associazioni di categoria del commercio e della grande distribuzione organizzata;
- 4 rappresentanti dei collegi e degli ordini professionali.
- Inoltre il Tavolo può estendere la partecipazione in qualità di osservatori anche a rappresentanti di: consorzi, mercati, distretti, sindacati dei lavoratori, Agea (Agenzia per le erogazioni in agricoltura), Ismea, Istat, Crea, Cnr, Enea, Società di ortoflorofrutticoltura italiana e università.
Due Osservatori economici istituiti dalla legge sul florovivaismo
Oltre al Tavolo sono stati quindi istituiti due Osservatori. L’Osservatorio per i dati statistici ed economici relativi alla produzione e alla movimentazione in importazione ed esportazione (comma 8 art. 6), che avrà il compito di raccogliere e di analizzare i dati economici del settore florovivaistico, con particolare riferimento alle importazioni ed esportazioni tra l’Unione europea e i paesi terzi. I dati saranno aggiornati ogni tre anni e riguardano “l’evoluzione delle superfici per le diverse produzioni, in piena aria e in apprestamenti di protezione, in contenitori e in piena terra, il numero di addetti, i prezzi e l’andamento del mercato nonché i volumi di importazione e di esportazione”.
L’Osservatorio del vivaismo ornamentale, frutticolo e del verde urbano e forestale (comma 10 art. 6), si occuperà invece di “questioni connesse alla produzione di piante ornamentali e forestali e alla realizzazione e manutenzione degli spazi a verde per la qualità della vita, anche in relazione al loro contributo alla mitigazione degli effetti del cambiamento climatico e all’aumento della sostenibilità degli insediamenti urbani e produttivi”. L’Osservatorio del vivaismo avrà quindi il compito di esprimere pareri, di promuovere la qualità dei materiali vivaistici e di stimolare l’applicazione dei migliori protocolli per rendere più efficienti e sostenibili gli impianti a verde.
Piattaforme logistiche, distretti, green economy e marchi di qualità
È prevista l’individuazione per macroaree, all’interno del Piano nazionale florovivaistico, dei siti regionali atti all’istituzione di una o più piattaforme logistiche dedicate al settore florovivaistico per le aree nord, centro, sud e, distintamente, per le isole maggiori e le zone svantaggiate del territorio, nonché dei mercati all’ingrosso di snodo e i collegamenti infrastrutturali tra gli stessi (art. 3 – Interventi per il settore distributivo florovivaistico). Inoltre, alle province autonome di Trento e di Bolzano, viene data la possibilità di prevedere “norme semplificate per il mutamento della destinazione d’uso di manufatti quali i chioschi su strada per l’esercizio delle attività di rivendita di giornali e riviste, di somministrazione di alimenti e bevande e di rivendita di souvenir, al fine della loro trasformazione in rivendite di fiori e piante”.
L’art. 5 prevede che le Regioni e le Province autonome possano individuare dei distretti florovivaistici, in zone o ambiti territoriali vocati o storicamente dedicati all’attività florovivaistica, che possono beneficiare di regimi di premialità in funzione della programmazione dello sviluppo rurale. Possono altresì prevedere interventi da attuare nei distretti florovivaistici per la salvaguardia delle aziende florovivaistiche, con particolare riferimento agli aspetti fitosanitari. In particolare, nei distretti florovivaistici “oltre alle attività florovivaistiche, possono essere promosse, per finalità collegate alla tutela, alla valorizzazione e allo sviluppo dell’agricoltura, attività connesse all’agricoltura, quali l’agriturismo”.
Inoltre l’art. 8 (Coordinamento permanente, indirizzo e orientamento per il florovivaismo e per lo sviluppo della green economy) dispone che, con decreto del Ministro delle politiche agricole, sia istituito, presso il Mipaaf, un organo permanente di coordinamento, indirizzo e orientamento per il florovivaismo e la green economy. L’organo di coordinamento è composto da rappresentanti del Mipaaf, del ministero dell’ambiente, della salute, del Mef e del Mise. Avrà il compito di promuovere lo sviluppo della filiera florovivaistica in relazione alle prospettive di evoluzione del mercato e all’inserimento del valore del verde nella transizione ecologica.
Le Regioni potranno istituire marchi finalizzati a certificare “il rispetto di standard di prodotto o di processo per i prodotti florovivaistici, con l’obiettivo di fornire uno strumento di riconoscibilità, da parte del mercato, delle produzioni florovivaistiche che garantisca il consumatore in merito alle caratteristiche di qualità” (art. 10 – Qualità delle produzioni e marchi).
Infine istituisce l’ufficio PQAI II – Sviluppo imprese e cooperazione e filiera del florovivaismo che avrà il compito di monitorare la corretta attuazione di quanto disposto da questa legge (art. 7).
Concorsi e premi
Segnaliamo infine l’art. 2 (Concorsi di idee destinati ad aziende e a giovani diplomati nonché istituzione di premi) che invita il Ministro delle politiche agricole, nell’ambito del Piano nazionale florovivaistico, a bandire concorsi in discipline attinenti al florovivaismo e allo sviluppo di una produzione florovivaistica ecosostenibile e istituire premi per la realizzazione di pareti vegetali urbane, volte a realizzare interventi ecosostenibili o di miglioramento estetico dei luoghi, nonché a creare aree d’ombra con finalità di contenimento della spesa energetica.
Il disegno di legge sul florovivaismo comprende molti altri temi, non direttamente attinenti al commercio di prodotti per il giardinaggio. Come gli articoli dedicati ai manutentori del verde (art. 14), ai contratti di coltivazione (art. 15), alla partecipazione dei cittadini alla cura del verde urbano (art. 16), alla promozione delle organizzazioni di produttori (art. 17) e ai criteri di premialità nell’ambito dei Psr (art. 18).
A questo link trovate il testo del Ddl in discussione al Senato.