domenica, Dicembre 22, 2024

Canapa e florovivaismo: precisazioni del Mipaaf

Canapa e florovivaismo: il 23 maggio il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha diffuso una circolare volta a chiarire le norme per la coltivazione di canapa (Cannabis Sativa) da parte delle imprese florovivaistiche. Naturalmente stiamo parlando di una varietà di Canapa, la Sativa, che non richiede autorizzazioni poiché non contiene Thc.

“Si tratta di un provvedimento necessario per chiarire i possibili usi della canapa coltivata nell’ambito del florovivaismo in modo da attuare pienamente una buona legge e precisarne il suo campo di applicazione – ha spiegato il vice ministro Andrea Olivero -, in questo modo agevoliamo anche l’attività di controllo e repressione da parte degli organi preposti”.

Canapa e florovivaismo: se è ornamentale si vende senza autorizzazione

Nel documento sono richiamate le specifiche della legge e i parametri da rispettare ai fini della coltivazione con espresso riferimento al tasso di Thc il cui limite rimane invariato a 0,2% della canapa greggia così come previsto da regolamento europeo. Qualora all’esito del controllo il contenuto complessivo di Thc della coltivazione risultasse superiore allo 0,2% ed entro il limite dello 0,6%, nessuna responsabilità è posta a carico dell’agricoltore.

In caso venga accertato che il contenuto di Thc sia superiore al limite dello 0,6%, l’autorità giudiziaria può disporre il sequestro o la distruzione delle coltivazioni di canapa. A questo si aggiungono le specifiche riguardanti la normativa della coltivazione nell’ambito del settore florovivaistico.

Inoltre è consentita la riproduzione di piante di canapa esclusivamente da seme certificato. Secondo quanto disposto dall’articolo 3, della legge n. 242 del 2016, il vivaista deve conservare il cartellino della semente certificata e la relativa documentazione di acquisto, per un periodo non inferiore a 12 mesi, e, in ogni caso, per tutta la durata della permanenza della semente stessa presso l’azienda vivaistica di produzione.

Non è contemplata la riproduzione per via agamica di materiale destinato alla produzione per successiva commercializzazione di prodotti da essa derivati.

La vendita delle piante a scopo ornamentale è consentita senza autorizzazione.

Con specifico riguardo alle infiorescenze della canapa, si precisa che queste, pur non essendo citate espressamente dalla legge n. 242 del 2016 né tra le finalità della coltura né tra i suoi possibili usi, rientrano nell’ambito delle coltivazioni destinate al florovivaismo, purché tali prodotti derivino da una delle varietà ammesse, iscritte nel Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, il cui contenuto complessivo di Thc non superi i livelli stabiliti dalla normativa.

www.politicheagricole.it

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