domenica, Dicembre 22, 2024

Regione Lombardia: ampliate le possibilità di vendita per i garden center lombardi

I garden center lombardi potranno ampliare l’offerta merceologica. Il 5 dicembre il Consiglio regionale della Lombardia ha approvato il progetto di legge nr 36 che mirava a modificare il Testo Unico delle leggi agricole regionali (Lreg nr 31/2008) per ampliare l’offerta dei centri florovivaistici. Un obiettivo dichiarato espressamente nella relazione illustrativa: “La proposta vuole ampliare l’offerta di vendita da parte degli operatori agricoli e florovivaistici al fine di garantire maggiori opportunità di scelta da parte dei consumatori in regime di libera concorrenza. Si intende modificare le tipologie dei prodotti ammessi alla vendita al dettaglio dal comparto florovivaistico, coerentemente con l’evoluzione dei mercati e gli ordinamenti della domanda dei consumatori”.

Ampliate le possibilità di vendita per i garden center lombardi

L’articolo 75ter del Testo Unico, dedicato all’assortimento merceologico dei centri florovivaistici, è stato modificato in due punti dell’elenco (comma 2, lettera b):

  • punto 3: “materiali idonei a confezionare e decorare le piante e i prodotti derivati” è diventato “materiali idonei a confezionare e decorare le piante e gli ambienti, anche per le festività religiose e civili, nonché i prodotti derivati”
  • punto 4: “attrezzi e accessori per la gestione e la cura del verde in giardino e in casa” è diventato “attrezzi e accessori per la gestione, la cura e la fruizione del verde in giardino e in casa”.

La precedente modifica del Testo Unico fu introdotta l’11 giugno 2019: allora fu riconosciuto il ruolo del garden center nell’ambito dell’imprenditoria agricola ma l’offerta merceologica presentava alcune lacune rispetto alla realtà. Questo provvedimento mira a colmarle, in particolare per quanto riguarda l’offerta di prodotti natalizi e di arredi per l’outdoor che permettono la “fruizione del verde in giardino”.

Maggiori controlli sulle piante vendute online

La proposta di legge 36 conteneva anche modifica alla norma sui controlli fitosanitari per le attività di vendita delle piante online. L’art 67 del Testo Unico si è arricchito un nuovo comma (3bis): “Il servizio fitosanitario individua modalità idonee per l’effettuazione di controlli per la vendita a distanza, da attuarsi analogamente ai controlli per la catena di approvvigionamento tradizionale, al fine di garantire parità di condizioni nel mantenimento del livello di protezione contro i rischi fitosanitari”.

La proposta nasce dall’esigenza di disciplinare il sistema dei controlli di carattere fitosanitario, così come previsto dalla normativa nazionale e dalle indicazioni della commissione europea.

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