domenica, Dicembre 22, 2024

Agrofarmaci per uso non professionale: quali opportunità per i rivenditori alla luce delle nuove norme

Agrofarmaci per uso non professionale: che fare? La mancata pubblicazione del Decreto del Ministero della Salute dedicato agli utilizzatori non professionali ha gettato nello scompiglio il comparto degli agrofarmaci, con effetti negativi anche su altri settori del giardinaggio hobbistico. Nel convegno del 23 febbraio abbiamo analizzato il problema con la prospettiva del rivenditore: per capire quali sono gli obblighi e come trasformare un problema in un’opportunità.

Agrofarmaci per uso non professionale: il convegno del 23 febbraio

Per cercare di fare chiarezza nel caos normativo che ha travolto il mercato dei fitofarmaci destinati agli hobbisti, il 23 febbraio abbiamo organizzato insieme a Myplant & Garden un convegno a Milano, in cui abbiamo chiesto agli esperti delle associazioni di categoria coinvolte quali sono esattamente le ripercussioni per i rivenditori.

In particolare il convegno ha ospitato gli interventi di Lorenzo Faregna, direttore di Agrofarma, Vittorio Ticchiati, direttore di Compag (Federazione Nazionale Commercianti Prodotti per Agricoltura) e Giacomo Brusa, consigliere di Aicg (Associazione Italiana Centri Giardinaggio). L’analisi è stata arricchita dagli interventi di Bruna Heidempergher dell’istituto di ricerca Ikosagro, che ha illustrato i risultati di un’indagine dedicata agli hobby farmer italiani condotta su 300 rivendite agrarie, e in particolare da Winand Rose, ceo di Kollant Adama e membro di Ivg Germania, che ci ha permesso un paragone internazionale con il mercato tedesco.

Dove nasce il problema

Abbiamo già raccontato in vari servizi tutti gli aspetti della normativa e qui ci limitiamo a un breve riassunto dedicandoci maggiormente agli ultimi sviluppi e agli aspetti pratici. Secondo il Pan entro il 26 novembre 2013 il Ministero della Salute avrebbe dovuto emanare un Decreto sui fitosanitari destinati agli utilizzatori non professionali (quindi sono esclusi i ppo e riguarda solo gli agrofarmaci per piante edibili) che sarebbe dovuto diventare effettivo dal 26 novembre 2015. Abbiamo usato il condizionale poiché in realtà il Ministero della Salute non ha pubblicato nulla sulla Gazzetta Ufficiale, né nel 2013 né entro la temuta scadenza del 26 novembre 2015.

Poiché le associazioni di categoria hanno partecipato al tavolo dei lavori, conosciamo la bozza del Decreto che sostanzialmente prevede che tutti i fitosanitari dovranno essere venduti solo ai possessori del certificato di abilitazione (patentino) con registra-zione degli acquisti e delle vendite, a eccezione dei prodotti che indicano in etichetta la dizione “fitosanitari destinati ad utilizzatori professionali”. Teoricamente, perché finché non vie-ne pubblicato il Decreto stiamo parlando del nulla.

La scadenza del 26 novembre 2015 ha però fatto sbizzarrire le Regioni che hanno chiesto chiarimenti al Ministero, il quale ha pubblicato 2 comunicazioni. In particolare quella del 20 gennaio 2016 in cui spiegava che gli utilizzatori non professionali sprovvisti di patentino possono acquistare e usare tutti i prodotti fitosanitari pur-ché non siano tossici, molto tossici e nocivi o di pari classificazione CLP.

“Quindi – ha spiegato Vittorio Ticchiati di Compag durante il convegno – la comunicazione sosteneva che in mancanza del compimento dell’iter legislativo si poteva procedere facendo riferimento al vecchio. Lasciava però una postilla: le Regioni possono intervenire dando delle indicazioni sulla propria attività e, immancabilmente, diverse Regioni lo hanno fatto. Ma alcune hanno fatto anche di più”.

Il labirinto regionale

In effetti Piemonte, Liguria, Veneto, Emilia Romagna, Marche e Toscana hanno stabilito che tutte le vendite di fitosanitari dovevano essere documentate su un registro di carico e scarico. Piemonte, Emilia Romagna e Marche hanno anche deciso che non è sufficiente tracciare il prodotto, ma è necessario che l’acquirente privo di patentino firmi su un foglio di carta libera la dichiarazione di usare il prodotto in modo non professionale.

Emilia Romagna e Marche hanno infine anche posto dei limiti quantitativi. In particolare un utilizzatore non professionale non può acquistare nell’arco di un anno più di un litro di prodotto, con alcune eccezioni come i prodotti a base di rame e zolfo.

“Quindi la comunicazione del Ministero della Salute, che avrebbe dovuto dare un chiarimento, è stata un po’ stravolta da qualche Regione – ha spiegato Vittorio Ticchiati – che ha fatto anche più di quanto indicato dal Ministero. Non solo nella tracciabilità, ma anche nei limiti quantitativi: anche la proposta di Decreto del Ministero non parla di limiti quantitativi. Quindi le Regioni hanno fatto qualcosa che probabilmente quando uscirà il Decreto dovranno eliminare”.

Come difendersi dalle sanzioni

E non solo legiferano oltre a quanto indicato (e mai pubblicato) dal Ministero, ma qualcuno ha pensato anche di elevare delle sanzioni. Infatti il Ministero ha dovuto addirittura precisare che, non essendo stato ancora pubblicato il Decreto, non si possono applicare le sanzioni in esso contenute. Sembra un principio evidente, ma forse non per tutti. Ricordiamo che la bozza di Decreto prevede sanzioni da 10.000 a 25.000 euro in caso di vendita a utilizzatori non professionali di prodotti senza la dicitura “prodotto destinato ad un utilizzatore non professionale”.

“Gli unici documenti ufficiali – ha spiegato Lorenzo Faregna di Agrofarma – sono queste lettere circolari del Ministero: non dovrebbe succedere, ma laddove ci dovessero essere del-le multe ci sono tutti gli strumenti per opporsi. Il fatto che la legge venga applicata a macchia di leopardo tra le varie Regioni non è francamente tollerabile. Così come non è tollerabile che i rivenditori vengano scambiati per controllori: i negozianti non sono tenuti a verificare che chi compra il prodotto lo utilizzi professionalmente o meno. Non dobbiamo sopportare situazioni che sfociano nella non corretta interpretazione delle norme”.

Insomma sia il rivenditore sia il sanzionatore non hanno nessun obbligo di seguire un Decreto che non c’è.

Consigliamo di realizzare un piccolo dossier in cui riunire queste circolari. Durante qualsiasi controllo possono essere registrate anche le osserva-zioni del controllato: fate scrivere – sono obbligati a farlo – una frase in cui dichiarate che vi siete attenuti alle circolari del Ministero e allegate la documentazione.

Chi è l’utilizzatore non professionale?

Sembra una domanda banale e invece non lo è. Secondo il decreto legislativo è utilizzatore professionale chiunque sia in possesso del patentino, per la precisione un certificato di abilitazione all’acquisto e all’utilizzo rilasciato secondo le modalità previste dalle Regioni.

“Non ci sono altre definizioni possibili – ha spiegato Vittorio Ticchiati di Compag –. Quando un rivenditore si trova di fronte una persona che ha il patentino gli può vendere qualsiasi cosa: che faccia l’agricoltore vero e proprio o sia un impiegato che coltiva l’orto nei giorni di festa non fa differenza. Ha l’abilitazione per usare questi prodotti, cioè è una persona formata e ha i requisiti per poterli utilizzare. Questo è un concetto che c’è nel decreto legislativo e che molti non hanno voluto cogliere”.

Quindi è un “utilizzatore non professionale” il consumatore che non ha il patentino. Ma nessuno vieta a un hobby farmer di prendere il certificato di abilitazione per continuare ad acquistare i prodotti che ha sempre usato nel suo orto, vigneto o uliveto, destinati a un utilizzo familiare, quindi senza partita iva e senza conferimenti.

Infine, chi può prendere il patentino? Anche qui il decreto è molto chiaro: l’unico requisito indicato è la maggiore età. Quindi chiunque abbia 18 anni può ottenere il patentino e diventare un utilizzatore professionale. Cioè un consumatore consapevole, che conosca gli agrofarmaci, li sappia utilizzare nei dosaggi corretti e conosca l’uso dei dispositivi di protezione personale.

Patentini: coma aiutare i clienti a superare l’ostacolo

Il fatto che anche i consumatori privati debbano ottenere il patentino per continuare ad acquistare i fitofarmaci apre un altro scenario inquietante: la mancanza di diffusione dei patentini, affidata ancora una volta alle Regioni.

Troviamo così una situazione a macchia di leopardo, con alcune Regioni del nord che sono in linea con le esigenze del mercato e altre Regioni del centro-sud in cui i patentini non vengono dati, non per mancanza di volontà ma di finanziamenti per organizzare i corsi di formazione. Spicca il caso del Piemonte che non ha fatto corsi fino all’ottobre scorso e quindi per due anni non ha ottemperato a un dovere indicato in un Decreto legislativo.

“Anche dove i corsi vengono fatti – ha spiegato Vittorio Ticchiati di Compag – seguono procedure piuttosto laboriose che richiedono tanto tempo: ci sono Regioni in cui il patentino deve essere addirittura pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale regionale. Noi abbiamo fatto un calcolo: considerando anche le Regioni più virtuose, il numero di aziende agricole che non possedeva il patenti-no al 26 novembre 2015 e i corsi rea-lizzati nel primo anno della normativa, risulta che ci vorranno almeno dieci anni prima che tutte le aziende agricole ottengano il patentino”.

A peggiorare la situazione ci sono due limitazioni legislative. La prima, davvero inutile, è il divieto di seguire i corsi in una Regione e dare l’esame in un’altra: per esempio Compag in Emilia Romagna offre corsi anche online, che sarebbero una risorsa importante per tutti i rivenditori italiani, specialmente quelli delle Regioni più piccole dove rischia di diventare difficile comporre il numero minimo di persone per classe. La seconda limitazione, contenuta nel Pan, è il divieto per le industrie di svolgere un’azione diretta nella distribuzione dei patentini, obbligandole quindi a cercare canali alternativi per promuovere questi corsi di formazione.

Come trasformare un problema in una opportunità

In questo scenario il negozio specializzato, agraria o centro giardinaggio, può svolgere un ruolo importante per sviluppare un’area di competenza specifica, capace di affiancare all’offerta di prodotti un’offerta di servizi. In questo caso i corsi di formazione e l’assistenza necessaria per affrontare l’esame e ottenere il patentino.

“Alcuni centri giardinaggio stanno già creando all’interno dei punti vendita delle farmacie – ha spiegato Giacomo Brusa di Aicg –: per mostrare al cliente che noi siamo dei professionisti preparati alla vendita di questi prodotti. Perché la maggior parte degli acquirenti trova nel rivenditore la persona di fiducia da cui ricevere i consigli per il corretto uso degli antiparassitari”.

Un reparto specializzato in cui, sia chi ha il patentino sia chi non lo ha, possa trovare tutte le soluzioni biologiche e tradizionali per curare il proprio spazio verde. Ovviamente dotato delle conoscenze necessarie per assistere il cliente.

“Nei centri giardinaggio tedeschi – ha spiegato Winand Rose di Kollant Adama – ci sono scaffali a libero servizio per i ppo mentre i fitofarmaci hanno espositori chiusi a chiave. Chiunque può acquistare un fitofarmaco ma deve rivolgersi a un commesso. Anche in Germania c’è stata confusione e le vendite sono scese del 40-45%: ma abbiamo ristabilito la normalità e grazie all’innovazione, alla formazione e ai nuovi espositori le vendite di agrofarmaci sono tornate ad aumentare. La Germania è un paese molto verde, dove da sempre si stanno cercando prodotti alternativi a quelli chimici. Ma i prodotti chimici sono molto importanti, quelli verdi non li hanno sostituiti e convivono entrambi sugli scaffali per soddisfare le esigenze di tutti i consumatori”.

I punti vendita che vogliono organizzare dei corsi di formazione a favore dei propri clienti, finalizzati al raggiungimento del patentino, sono liberi di farlo e ci sono già tutte le normative. Purtroppo cambiano in ogni Regione, poiché il decreto nazionale affida a loro l’approvazione del corso e degli organismi formatori. Ovviamente i corsi possono essere realizzati soltanto da formatori di enti certificati presso la Regione, ma i rivenditori possono mettere a disposizione i locali e organizzare il corso. In tutte le Regioni l’esame si svolge presso l’ente pubblico (gli Uffici Provinciali dell’Agricoltura) a eccezione della Lombardia che lo affida all’ente formatore. Quindi in questa Regione un rivenditore potrebbe organizzare sia il corso sia l’esame nel negozio.

Il mercato non si ferma

“Quando entrerà in vigore il decreto – ha spiegato Lorenzo Faregna di Agrofarma –, ci tengo a rassicurare tutti sul fatto che le industrie non hanno nessuna intenzione di abbandonare questa fetta di mercato. Sono assolutamente interessate a mantenere la stessa gamma di prodotti, per quanto possibile, e sono disposte a effettuare ulteriori investimenti per assicurare a tutta la filiera l’uso di questi prodotti”.

Ricordiamo che non si tratta di una riforma “a costo zero”: per esempio bisogna rifare i packaging. Finché il testo non verrà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale è chiaro che non sarà possibile mettere in campo tutti gli investimenti necessari per assicurare una corretta programmazione e modalità di investimento da parte delle imprese.

Il periodo di transizione

La bozza del Decreto del Ministero della Salute prevedeva un periodo transitorio, che avrebbe spostato la scadenza dal 2015 al 2018 per permettere alle industrie e alla filiera di adeguarsi alle nuove norme. Non c’è nessun motivo per pensare che non verrà mantenuto anche quando verrà pubblicato il Decreto: quindi è verosimile immaginare che avremo altri tre anni per allinearci al cambiamento.

“Nel momento in cui avremo la pubblicazione del Decreto ci saranno tre anni di transizione – ha spiegato Lorenzo Faregna di Agrofarma –. In questo periodo le imprese interessate a mantenere sul mercato determinati prodotti potranno presentare dei dossier che dimostrino che tali prodotti sono in realtà reputati del tutto sicuri per un uso non professionale. Quindi per i primi tre anni le cose rimarranno più o meno invariate rispetto alla situazione attuale, considerando l’entrata in vigore a giugno della nuova normativa CLP. Le industrie stanno continuando a operare per avere la pubblicazione, in maniera tale che tutti siano in grado di fare il proprio mestiere: le aziende di produrre, il rivenditore di veicolare e il consumatore di usare in totale tranquillità”.

www.compag.org

www.agrofarma.federchimica.it

www.aicg.it

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