Il florovivaismo è importante come le farmacie: per gli operatori del mercato del giardinaggio è questo ciò che salta all’occhio del nuovo Dpcm del 3 dicembre 2020, che contiene le misure in vigore dal 4 dicembre al 15 gennaio 2021.
Il nuovo Dpcm (qui il link), in particolare, vieta ogni spostamento tra Regioni dal 21 dicembre al 6 gennaio e tra Comuni il 25 e 26 dicembre e 1 gennaio 2021, salvo “gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute”.
Dpcm 3 dicembre: il florovivaismo è importante come le farmacie
Per quanto riguarda il commercio, il nuovo Dpcm conferma le chiusure nelle giornate festive e prefestivi degli “esercizi commerciali presenti all’interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi ed edicole” (art 10 comma ff).
Piante e fiori, dunque, per la prima volta vengono assimilati alle farmacie o ai tabacchi, quasi per rimarcare l’importanza del settore e per evitare interpretazioni errate del Dpcm in merito al florovivaismo. Molte catene di grande distribuzione stanno riducendo gli ordinativi di piante, mettendo a rischio la sopravvivenza del sistema produttivo, a partire dall’esempio delle Stelle di Natale.
Il Dpmc inoltre precisa che “fino al 6 gennaio 2021, l’apertura degli esercizi commerciali al dettaglio è consentita fino alle ore 21.00” (art 10 comma ff).
Sempre a proposito di commercio, l’art 6 obbliga tutti i locali aperti al pubblico a “esporre all’ingresso un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti”.
L’art 10 precisa inoltre che il commercio al dettaglio è consentito “a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni; le suddette attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali…”.